Nell’adunanza del 30 marzo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su denuncia del Consorzio Noleggiatori Abruzzesi Prontobus, è tornata a discutere e deliberare sulle modalità occorrenti per svolgere le attività di noleggio di autobus con conducente e di agenzia di viaggi, che insistono in mercati distinti da quello del Trasporto Pubblico Locale.
Secondo l’Autorità, la Ferrovia Adriatico Sangritana non avrebbe ottemperato alla pronuncia contenuta nel provvedimento del 17 maggio 2007, n. 16837 con la quale avrebbe dovuto fare ricorso a società separate per la gestione delle due attività, rilevando che “circostanze accertate nel corso del procedimento non consentono di escludere l’esistenza di una precipua volontà di FAS diretta ad eludere gli obblighi di cui agli articoli 8, comma 2-bis e 8, comma 2-ter della legge n. 287/90”.
Pertanto ha deliberato di irrogare due sanzioni di € 10.000,00 cadauno (Bollettino n. 13 del 18 aprile 2011).
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