L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso una proroga al 31.03.11 per la conclusione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Ferrovia Adriatico-Sangritana per mancata separazione societaria.
L’Antitrust nella sua adunanza del 17 maggio 2007 n. 16837 aveva contestato alla società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., concessionaria in esclusiva di una serie di servizi ferroviari nella Regione Abruzzo, la violazione dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento dell’attività di noleggio da rimessa e gestione di agenzie di viaggio e turismo.
Poiché la società abruzzese aveva continuato a svolgere direttamente, in regime di concorrenza e, pertanto, in assenza di separazione societaria, le suddette attività, nonostante la citata pronuncia l’Autorità aveva avviato il procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-sexies, n. 287/90 (adunanza del 13 ottobre 2010).
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