martedì 19 luglio 2011

Come diventare usurai

Il Comune di Pescara da oggi applicherà sanzioni usuraie per i cittadini che non dichiarano o commettono errori nel calcolo della Tarsu e dell'ICI. Lo ha annuinciato l’assessore alle Entrate.

Le sanzioni minime saranno pari al 100 per cento dell’imposta e poi aumenteranno in modo progressivo arrivando al 150% per chi non avrà pagato per il terzo e quarto anno, arrivando sino al 200% per chi avrà raggiunto il quinto anno di morosità.

Non tutti sanno però che può essere richiesta la riduzione della Tarsu (art 3 del Regolamento) in rapporto all'espletamento del servizio ed esistono agevolazioni per casi particolari (art. 10 del regolamento).

Statuto dei diritti del contribuente, tutela la buona fede dei contribuenti e dovrebbe bocciare accertamenti che non tengano conto che:
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Di conseguneza, ad esempio, il terzo comma dell'art. 18 del Regolamento non dovrebbe essere applicabile quando stabilisce che "per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, che non incidono sull’ammontare della tassa, applica la sanzione amministrativa da Euro 25,82 a Euro 258,23, da determinare in base alla gravità della violazione e facendo riferimento, all’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 472. La stessa sanzione è applicata per le violazioni concernenti la mancata indicazione di dati e notizie specifiche, richiesti dall’ufficio con il questionario, e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e  documenti richiesti ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti con rilevamento direttamente dall’ufficio, di cui ai punti a) e b) del successivo articolo 19 del presente Regolamento e nei confronti dell’amministratore del condominio e del soggetto responsabile del pagamento della tassa nel caso di gestione unitaria di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, qualora gli stessi non presentino, entro il 20 gennaio di ciascun anno, al Comune – Settore Tributi -, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.


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