L'Isvap ha chiarito, con l'articolo 49 del regolamento n. 35/2010, che l'utente può scegliere, nei casi di estinzione anticipata del mutuo, se chiedere il rimborso della quota di premio non ancora maturata o se cambiare il beneficiario delle polizze.
Le compagnie assicuratrici sono tenute ad eseguire le richieste dei consumatori a partire dai contratti stipulati dal 01/12/2010 che prevedono il versamento del premio in unica soluzione.
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