giovedì 24 febbraio 2011

Le pecche delle Amministrazioni pubbliche abruzzesi

L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2011 da parte della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo – è l’occasione per ricordare alcune malefatte dei policy maker nostrani.

Dalla relazione del Presidente della Sezione regionale si evice che durate il 2010 sono state "numerose, poi, le ipotesi di danno connesse al finanziamento illecito di progetti attraverso la FI.RA. (Finanziaria della Regione Abruzzo), di irregolare affidamento di appalti, ecc. Si evidenziano, altresì, varie ipotesi di condanna per l’affidamento a imprese di lavori pubblici senza adeguata copertura finanziaria, nonché per l’inerzia degli amministratori nell’attivazione dei potabilizzatori regionali".




Mentre la relazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti è ancora più articolata e riporta che tra le “più significative fattispecie prese in esame da questa Procura, si possono indicare le deliberazioni di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
Ebbene, al di là delle eventuali responsabilità che potranno emergere a carico degli amministratori o funzionari che hanno prodotto i debiti in questione, soprattutto con riguardo agli interessi maturati a favore dei creditori, oltre che delle spese di giustizia nei casi di esecuzione di provvedimenti giudiziali, il fenomeno appare importante, in quanto ha rivelato un elevato debito sommerso degli Enti locali.
In questo caso, gli Enti locali per affrontare queste spese, quasi sempre per risarcimenti da corrispondere a causa di pregresse cattive gestioni, distolgono risorse per investimenti e servizi utili ai cittadini.

Ancora: gare per appalti di opere pubbliche, consulenze improprie, sovrabbondanti o sostitutive dell’attività di apparati amministrativi e tecnici pur dotati delle relative professionalità, ovvero attribuite in violazione di precisi divieti di legge, attribuzione di qualifiche e posti di funzione non dovute, mancata utilizzazione di costose apparecchiature, gestione impropria di beni immobili, incidenti stradali cagionati da dipendenti civili e militari addetti alla conduzione di veicoli, illegittimi inquadramenti, promozioni, attribuzioni stipendiali e trattamenti economici aggiuntivi, infortuni scolastici, uso irregolare di fondi pubblici di provenienza comunitaria, opere iniziate o completate in ritardo e poi abbandonate perché non funzionali alle esigenze.

Tra gli appelli accolti si segnala la sentenza n. 676 del 13.12.2010 della I Sezione centrale che ha riconosciuto la responsabilità di un funzionario regionale per una somma di circa 25.000,00 euro che non aveva verificato la completezza dei lavori di forestazione finanziati con contribuiti pubblici.

Si segnala la sentenza n. 266 del 20.4.2010, sempre della I Sezione centrale, dove è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’Istituto di credito tesoriere di un Ente locale che non aveva accertato la correttezza dei pagamenti disposti dal medesimo Ente, vulnerando, così, l’integrità del patrimonio dell’Ente pubblico per la rilevante somma di 400.000,00 euro.

Si segnala ancora la sentenza n. 258 del 15.4.2010 della I Sezione centrale, dove è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa di un funzionario comunale che non aveva accolto una favorevole proposta transattiva, a fronte di un danno arrecato dal proprio ente a terzi, esponendo, così, lo stesso a un risarcimento oneroso.

Venendo all’attività svolta, molte sono state le questioni di rilievo affrontate, produttive di pregiudizio erariale.
Tra le fattispecie portate a giudizio, emerge la gestione irregolare presso un comune dei parcheggi comunali a pagamento, dove la società incaricata della gestione non era in grado di rendere conto degli introiti incassati e delle multe elevate per mancato pagamento della sosta.
Un altro caso attiene agli ammanchi accertati presso i servizi di cassa di un’A.S.L. e riguardanti il pagamento dei ticket da parte dei pazienti.
Un’altra fattispecie di danno, segnalato dal Compartimento della Polizia stradale Abruzzo e Molise, riguarda la gestione del servizio autovelox presso un ente locale, dove sono emerse irregolarità, sia nell’affidamento del servizio alla ditta privata, sia nella gestione amministrativa dei verbali di contravvenzione e del relativo contenzioso.
È stata avviata nei confronti dei responsabili azione risarcitoria per la cattiva progettazione e realizzazione di una strada di un comune dove, dopo pochi anni dalla realizzazione dell’opera pubblica, erano emersi consistenti danni.
È stato chiamato a rispondere in questa sede un commissario regionale che aveva ottenuto il rimborso di spese per le attività istituzionali e di missione, senza fornire alcuna documentazione giustificatrice.
Un’altra fattispecie di danno riguardava la gestione dei lavori pubblici presso un ente locale dove, in presenza di ritardi nel compimento dei lavori, non erano state applicate all’impresa appaltatrice le penali previste nel contratto.

Sono poi state avviate azioni di responsabilità nei confronti di alcuni sindaci per l’inadeguata trattazione degli illeciti depenalizzati di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981. In particolare, si contestava il mancato introito di proventi contravvenzionali a causa di ordinanze di archiviazione illegittime o del mancato esercizio dell’obbligatorio potere sanzionatorio. La questione era rilevante perché, trattandosi di contravvenzioni in materia sanitaria, il mancato perseguimento dei responsabili degli illeciti accertati dalla polizia sanitaria e veterinaria depotenzia il sistema sanzionatorio in un delicato settore, importante per la tutela della salute pubblica.

Con vari atti di citazione sono stati chiesti i risarcimenti per cattivo uso o illecita apprensione di contributi pubblici di origine comunitaria.

Inoltre, rilevante è stata una fattispecie di danno riguardante la richiesta di contributi da parte di una cooperativa sia alla Regione, sia al comune per lo stesso progetto, ottenendo così un doppio finanziamento sul medesimo lavoro.
In questo settore chi è preposto alla funzione di controllo (commissioni valutative, periti che asseverano i progetti, ecc…), non può limitare il proprio ruolo a meri riscontri formali, ma deve cercare di incidere per prevenire quelle operazioni (anche truffaldine) che poi intercettano illecitamente i finanziamenti pubblici, con danno per la collettività.
La predetta funzione sul corretto impiego dei fondi pubblici va espletata non solo mediante controlli cartolari, ma anche acquisendo elementi più precisi e circostanziati per svelare immediatamente (o, perlomeno, contenere) la natura illecita dell’operazione di finanziamento pubblico.

Altre fattispecie in corso di istruttoria riguardano il ricorso al c.d. spoil system da parte delle Amministrazioni e dei danni conseguenti ai risarcimenti corrisposti, dopo il giudizio civile, al personale illegittimamente rimosso.

Sono pervenute segnalazioni in ordine al non corretto uso di risorse pubbliche per la ricostruzione avviata dopo il terremoto dell’aprile 2009.

Sono state denunciate diverse vicende di possibile pregiudizio finanziario sulle gestioni di società pubbliche, nelle quali non raramente si assiste a un uso delle risorse privo di adeguato controllo.

Altri casi riguardano la condanna alle spese e al ristoro dei danni conseguenti a sentenze del giudice amministrativo, allorquando questi annulla procedure concorsuali e di gara pubblica per evidenti - talvolta anche plateali - illegittimità.

Ancora una fattispecie rilevante, che la Guardia di Finanza ha portato a conoscenza della Procura, riguarda un factoring da parte di un comune, il quale aveva ceduto a una banca tutte le proprie future entrate tributarie per ottenere pertinenti linee di fido su determinati conti correnti bancari.
A questo proposito, si segnalano anche le istruttorie aperte in merito al ricorso degli enti locali ad operazioni di finanziamento e di ristrutturazione del proprio debito con la sottoscrizione di prodotti finanziari derivati.

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