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martedì 15 marzo 2011

Attenzione agli “Avvisi di deposito”

Come probabilemte avviene anche in altre realtà, da qualche tempo, nel Comune di Pescara, le cartelle di pagamento - ed altro - vengono notificate non più dai messi comunali, bensì dal servizio delle “Poste Italiane S.p.A.”.

In genere la consegna avviene in orario lavorativo, quando di solito in casa non è presente alcuna persona.
In tal caso l’addetto alla consegna lascia un “foglietto” non firmato, nel quale si comunica “…il tentativo di notifica di un atto non andato a buon fine in quanto non presente nell’abitazione alcuna persona idonea a riceverlo” e si informa che “… si riceverà una raccomandata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con la quale verrà comunicata la data di avvenuto deposito e la relativa disponibilità per il ritiro presso la Casa Comunale”.

Arrivano segnalazioni di cittadini che non hanno ricevuto la citata raccomandata (anche a distanza di mesi) e che, recandosi sia alle Poste, sia al Comune, hanno ricevuto la medesima indicazione “di aspettare con pazienza la raccomandata”.

Si invitano i consumatori a prestare attenzione a questa problematica anche leggendo con attenzione il seguente articolo:

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2011 – ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 - la pubblicazione degli atti sull’Albo Pretorio deve essere effettuata solo con modalità informatica sul sito internet istituzionale dell’Ente. Pertanto, chi ha ricevuto un avviso di deposito, per non incorrere in spiacevoli inconvenienti, farebbe bene a consultarlo.

Per accedere all’Albo Pretorio del Comune di Pescara, connettersi al seguente indirizzo internet:


lunedì 3 gennaio 2011

Addio al vecchio Albo Pretorio

Dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’Ente pubblico.

L’articolo 32 della legge 69/2009 prevede che: A far data dal 1° gennaio 2010 (termine progato al 1° gennaio 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.

Indirizzo di alcuni Albi Pretori: