sabato 31 marzo 2012

Gli interessi applicati da Equitalia sono illegittimi

Secondo la Sentenza n. 3701 della Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007, sono illegittimi gli interessi del 10% applicati quando una multa del Codice della Strada non viene impugnata e, quindi, passa alla riscossione coattiva.

Ecco il teso della sentenza:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA CIVILE
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006



martedì 27 marzo 2012

TROVATO ACCORDO ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – TRENITALIA PER INDENNIZZI EMERGENZA NEVE DEL 1° FEBBRAIO

E’ stato raggiunto l’accordo tra Trenitalia e le Associazioni dei Consumatori per il risarcimento ai passeggeri dei treni Intercity 615, Frecciabianca 9823 e Frecciabianca 9829 che il 1 febbraio sono rimasti bloccati per oltre 10 ore a causa del forte maltempo e della neve.
I passeggeri percepiranno un risarcimento di 150 Euro più il rimborso del biglietto.
Assoutenti giudica positivamente l’accordo e ritiene che possa essere classificato come un ‘precedente’ visto che è stato riconosciuto un indennizzo ad un treno intercity a contratto.
Assoutenti richiede di estenderlo anche agli analoghi episodi verificatisi negli stessi giorni per i treni regionali.

La richiesta va indirizzata a Trenitalia SpA – Conciliazioni (Piazza della Croce Rossa 1, Roma), dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2013 con raccomandata postale oppure consegnata negli uffici dell’assistenza clienti in stazione o tramite la nostra associazione.

Allo speciale modulo andrà allegato il biglietto di viaggio, oltre alla copia di un documento di identità e del codice fiscale. 


mercoledì 21 marzo 2012

Nascita Associazione Consumatori Regionale

Stiamo costituendo AssoUtenti Abruzzo, articolazione territoriale della Assoutenti Nazionale.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di tutela degli utenti e dei consumatori attraverso attività di volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.

Chi volesse far parte dei soci fondatori o comunque aderire all'iniziativa, può compilare e sottoscrivere il modello sotto riportato e inviarcelo al segeunte indirizzo: assoutenti.pescara@micso.net

Vi aspettiamo presso la sede regionale, a Pescara in Via R. Paolini, 24, tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì) per un caffè e per ricevere il versamento della quota minima di adesione che è simbolicamente di un euro.